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Data ultimo aggiornamento: 11/06/2013
Quando: Dal 11/06/2013 al 30/06/2013.
Categoria: Tributi
Si informa che l’art.1 del D.L. n.54/2013 stabilisce, nelle more di una complessa riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU 2013 per:• abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; delle ville classificate A/8; i castelli o i palazzi di pregio storico/artistico classificati nella categoria catastale A/9);
• le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in base al D.P.R. n.616/77;
• i terreni agricoli e i fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui all’art.13 del D.L.n.201/2011;
In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31/08/2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU di cui al medesimo art.1 è fissato al 16 settembre 2013.
A decorrere dal 1°gennaio 2013 (in base all’art. 13, comma 4, lett. d del D.L. n.201/2011), il moltiplicatore per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi quelli della categoria D/5 ) è elevato a 65.
Il gettito inerente alle categorie classificate nel gruppo catastale D (anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale) è riservato allo Stato nella misura dell’aliquota standard dello 0,76 per cento e il nuovo codice tributo è “3925”.
Al Comune è destinata, invece, la differenza dell’aliquota tra lo 0,76 per cento e lo 0,89 per cento (aliquota stabilita per l’anno d’imposta 2012 e da utilizzare per l’acconto IMU 2013). Il nuovo codice tributo è “3930”.
L’aliquota IMU 2013 da utilizzare per l’acconto è pari all’8,9 per mille per:
• aree fabbricabili;
• immobili diversi dall’abitazione principale es. seconde case;
• altri immobili es. altri box e cantine;
Il versamento IMU 2013 in acconto deve essere eseguito entro il 17 giugno 2013 e deve essere pari al 50% del dovuto in base all’aliquota dell’8,9 per mille.
I codici tributo I.M.U. anno 2013 sono:
Tipologia Immobile Comune Stato
Abitaz.principale 3912
Pertinenze abitaz. principale 3912
Fabb. rurali ad uso strumentale
diversi dalla cat. D 3913
Terreni 3914
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Categorie D 3930 3925
Sanzioni e interessi 3930 3925
per categoria D
Interessi da accertamento 3923
Sanzioni da accertamento 3924
Fabbricati rurali 3925
ad uso strumentale
N.B. In caso di ravvedimento Cat.D sanzioni + interessi + imposta = unico versamento
Al Comune per le Cat. D va solo l'incremento dell'aliquota deliberata