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Sei in: Home > Calendario Eventi > NOVITA' IUC 2016

Data ultimo aggiornamento: 06/06/2016

Quando: Dal 06/06/2016 al 16/06/2016.

Categoria: Tributi



  NOVITÀ IUC 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)

sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare:


1. l’abolizione dell’IMU e TASI per abitazione principale;

2. esenzione IMU su terreni agricoli;

3. riduzione IMU e TASI su immobili concessi in uso gratuito;

 

IMU e TASI su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10):

viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con

riduzione del 50% della base imponibile.


Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi.

Infatti non è prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50% purchè

siano rispettate le seguenti prescrizioni:


- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);

- l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso,

quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1, A/8,A/9;

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato c/o l’ Agenzia delle Entrate

comportando un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo

per ogni quattro pagine di contratto;

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli

devono risiedere nello stesso Comune. Può accadere che due genitori comproprietari

siano residenti in Comuni diversi e che solo uno risieda nel Comune in cui insiste

l’immobile concesso in comodato al figlio.

In tal caso la riduzione spetterà al solo genitore coincidente con il Comune di residenza del figlio.

L’altro pagherà per intero l’imposta corrispondente alla propria quota;

- i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU

da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l’anno 2016;

 

L’aliquota da applicare nel 2016 è quella ordinaria già prevista per l’anno 2015 ovvero:

1. 8,9 per mille per l’IMU;

2. 1,7 per mille per la TASI;

 

IMU Terreni agricoli:

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti

e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;


TASI Abitazione principale:

viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI

a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è

abitazione principale (con la residenza nello stesso).

Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).


TASI altri fabbricati e aree fabbricabili:

la norma prevede il pagamento della Tasi con l’aliquota deliberata per altri immobili ed aree.

L’aliquota da applicare nel 2016 è pari all’1,7 per mille.

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