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Prevenire l'allergia da ambrosia
23/05/2011 - Lo sfalcio della pianta è un obbligo
Si ricorda che oltre ad essere un dovere civico, lo sfalcio di questa pianta infestante è anche un obbligo, soggetto ad ordinanza del Sindaco e passibile di sanzioni pecuniarie per gli adempimenti
Descrizione
L’ Ambrosia Artemisiifolia è una pianta infestante fortemente allergenica. Il suo polline può causare asma e ulteriori serie ripercussioni sull’apparato respiratorio. L’Ambrosia è presente in numerose aree pubbliche e private sia incolte che marginali.
I problemi causati dall’Ambrosia hanno particolare rilevanza sotto l’aspetto sanitario, considerato l’elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici provocati dalla notevole diffusione sul territorio cittadino della pianta.
In base all’esperienza acquisita ed alle sperimentazioni effettuate, lo sfalcio delle aree infestate, nei periodi che precedono la fioritura, rappresenta il sistema più efficace per ridurre in modo significativo la diffusione del polline.
E’ comunque fondamentale che le operazioni di sfalcio vengano effettuate prima dell’inizio dell’infiorescenza della pianta.
Provvedimenti della Regione e del Comune
La Regione Lombardia nel 1999 ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente diretta ai Comuni, che riguarda le “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia” nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata.
Il Sindaco del Comune di Ceriano L.tto
emana a sua volta un provvedimento annuale sulla “Diffusione delle piante di ambrosia” sul territorio cittadino – Vigilanza ed interventi di sfalcio, nel rispetto del Regolamento Locale di Igiene. L'ordinanza n. 23 è stata emanata il 3 maggio 2011.
Destinatari e obblighi
I destinatari dell’ordinanza del Sindaco sono principalmente i seguenti:
• i proprietari e/o conduttori di aree agricole;
• i proprietari di aree verdi urbane incolte;
• i proprietari di aree industriali dismesse;
• i responsabili di cantieri edili;
• i responsabili dell’ANAS – Compartimento Provinciale, Regionale per la viabilità;
• i responsabili delle società che gestiscono le reti ferroviarie.
In ogni caso tutti i proprietari/ concessionari/utilizzatori di aree devono verificare l’eventuale presenza e sviluppo dell’ambrosia, procedendo di conseguenza alle operazioni di sfalcio prescritte.
L’ Amministrazione informa:
ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse; ai responsabili di cantieri edili; ai responsabili dell’ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società che gestiscono le reti ferroviarie, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall’emanazione del presente provvedimento, sull’eventuale presenza di Ambrosia sulle aree di loro pertinenza ed in caso di riscontrata presenza eseguire, interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:
AREE URBANE:
nel caso di sviluppo precoce della pianta, quantomeno tre sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:
1° sfalcio: terza decade di giugno;
2° sfalcio: seconda decade di luglio;
3° sfalcio: seconda decade di agosto.
Altrimenti, 2 sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:
1° sfalcio: terza decade di luglio;
2° sfalcio: seconda decade di agosto.
AREE AGRICOLE:
sulla base di un’attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale intervento all’inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.
In ogni caso dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza.
Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.
La sanzione per l’inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall’art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d’Igiene, è determinata in un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 500,00.
Coordinamento delle attività e segnalazioni
Il centro di coordinamento per tutte le attività amministrative inerenti la materia è l'Ufficio Tecnico comunale Settore Attuazione Politiche Ambientali.
Per inoltrare segnalazioni
- Uff. Tecnico Settore Ambientali L’Assessore all’Ambiente
tel. 02 96661343 Antonio Magnani
e-mail: tecnico@ceriano-laghetto.org ambiente@ceriano-laghetto.org