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Novità per l'Ici, ecco chi non deve pagare
04/06/2008 - ICI 2008, i casi in cui si e' esonerati dal pagamento
Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008, è stata disposta l’abolizione dell’I.C.I., con decorrenza dall’acconto (normalmente in scadenza il 16 giugno 2008) per le abitazioni di residenza. Ecco di seguito i casi in cui i contribuenti sono esonerati dal pagamento e possono dunque ignorare il bollettino prestampato inviato nei giorni scorsi dal Comune.
A) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto tenuto al pagamento (proprietario,usufruttuario,ecc.) e relative pertinenze (D.Lgs. 504/92) ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
B) Unità immobiliari e relative pertinenze assimilate alle abitazioni principali (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta – comodato), così definite dal vigente Regolamento Comunale;
C) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) Unità immobiliare e relative pertinenze di proprietà del coniuge separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriore immobile in Ceriano Laghetto adibito ad abitazione principale.
Per chiarire eventuali dubbi è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune, chiamando il numero 029666.1349
L'Ufficio stampa