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Certificato di circolazione e targa dei ciclomotori

13/02/2012 - Dal 13 febbraio sanzioni per chi non ottempra le leggi.

L'Assessorato alla sicurezza e l'ufficio di Polizia locale del Comune di Ceriano Laghetto ricordano che la legge 120/2010 ha previsto un termine di diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale tutti i ciclomotori in circolazione, che ancora non ne siano muniti, sono tenuti a conseguire il certificato di circolazione e la targa di cui all'articolo 97, comma 1 (articolo 14, commi 2 e 3, legge 120/2010); in tal modo, dunque, anche i ciclomotori già in circolazione alla data del 14/7/2006 — data da cui hanno avuto concreta efficacia le relative disposizioni dell'articolo 97 (circolare CPM 19/2006) - sono sottoposti obbligatoriamente alle stesse regole previste per i ciclomotori messi in circolazione dopo tale data, non essendo più consentita dopo il suddetto termine la circolazione di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione e certificato di idoneità tecnica. 

Al fine di consentire ai proprietari dei ciclomotori già in circolazione di regolarizzare ordinatamente la posizione del proprio veicolo entro il suddetto termine di diciotto mesi (ovvero entro il 12/2/2012 compreso), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, con decreto 2 febbraio 2011, un calendario di svolgimento delle operazioni di targatura presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile.
Il citato articolo 14, comma 3, della legge 120/2010 ha previsto inoltre che decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal 13 febbraio 2012 chiunque circoli con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, con p.m.r. di euro 519,67.

Dal 13 febbraio 2012, i ciclomotori in circolazione muniti di contrassegno di identificazione (nel senso che il contrassegno è adeguatamente fissato sul veicolo) e di certificato di idoneità tecnica (quest'ultimo documento, peraltro, può essere esibito anche successivamente all'accertamento, a seguito di invito formulato ai sensi dell'articolo180/8 CdS) sono soggetti esclusivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria suindicata; questi veicoli non sono quindi soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 97 CdS, né per essi è altrimenti prevista l'adozione di provvedimenti limitativi della circolazione o la formulazione di inviti formali alla regolarizzazione.


Una diversa procedura invece sarà applicata nei confronti di conducenti di ciclomotori sprovvisti del contrassegno di identificazione e/o del certificato di idoneità tecnica .
Premessa necessaria a ciò che segue, è il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale del 15/5/2006 del Ministero recante Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori — decreto dirigenziale a cui fa espressamente rinvio il comma 1, lettera a), dell'articolo 97 CdS — che stabilisce che le disposizioni relative al rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa si applicano, tra gli altri, "ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione" (art. 2, comma 5, lett. c), del decreto dirigenziale citato); sulla base di questa disposizione, dunque, già dal 2006, con l'entrata a regime delle procedure di rilascio del certificato di circolazione e di targatura, per circolare regolarmente, i ciclomotori non muniti di certificato di idoneità tecnica e/o di contrassegno di identificazione, dovevano dotarsi di certificato di circolazione e di relativa targa.


A mente di ciò, pertanto, per i ciclomotori in circolazione che risultino sprovvisti di contrassegno di identificazione e/o di certificato di idoneità tecnica, trovano applicazione, le previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 97 CdS (circolazione con ciclomotore a cui non è stato rilasciato il certificato di circolazione) — pagamento in misura ridotta non ammesso — e della sanzione accessoria della confisca amministrativa del ciclomotore di cui al comma 14 del medesimo articolo; ad essi non si applicherà invece la sanzione di cui al citato articolo 14 della legge 120/2010.


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